Corte Costituzionale : “Illegitimità Costituzionale ” per l’ art 36. Il Testo della sentenza 84/2023

S. 84/2023 DEL 08/03/2023

UDIENZA PUBBLICA DEL 07/03/2023, PRESIDENTE: SCIARRA, REDATTORE: BUSCEMA

Norme impugnate: Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15/04/2021, n. 9, art. 4, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 26/11/2021, n. 29, artt. 2, c. 5°, e 3, c. 3° e 4°, della legge della Regione Siciliana 27/12/2021, n. 35, e art. 13, c. 22°, della legge della Regione Siciliana 25/05/2022 n. 13.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Oggetto: Impiego pubblico – Norme della Regione Siciliana – Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) -Previsione che ai lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 – Modalità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili – Autorizzazione della spesa e disciplina dei relativi oneri – Impiego regionale – Modifiche alla legge reg. n. 9 del 2021 – Modificazioni delle norme, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernenti la quantificazione e le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) – Variazioni ad autorizzazioni di spesa – Modifiche all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 36, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2021, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernente la stabilizzazione e la fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) – Previsione della riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2021 e dell’incremento per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 – Proroghe concernenti il personale precario – Previsione della proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell’art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014 – Legge di stabilità regionale per il triennio 2022-2024 – Modificazioni di norme, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021 e n. 8/2022], concernenti le modalità attuative, la quantificazione e la copertura finanziaria delle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) – Previsione riguardante le condizioni per la riammissione nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014.

Atti decisi: ric. 33/2021 e 8, 19 e 48/2022

Testo Pdf sentenza 84/2023

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