DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente della Regione On. Nello Musumecisu proposta dell’Assessore regionale per l’economia Armaioil 12 febbraio 2020
Legge di stabilità regionale 2021/2023
Art. 57.
Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita
personale A.S.U.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano nel territorio della
Regione le disposizioni di cui al comma 296 dell’art. 1
della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale
all’Articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019
n. 160, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo:
I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano
impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla
predetta data, a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,
per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale previsti dalla vigente
normativa limitatamente alle risorse di cui al primo
periodo del comma 497 del presente articolo .
Considerato che è risultato di non facile
applicazione la normativa nazionale e regionale in
materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in
A.S.U. per difficoltà connesse con il rispetto dei
vincoli assunzionali da parte degli Enti Locali, al
fine di incoraggiare l’effettiva stabilizzazione dei
predetti soggetti, si ritiene necessario recepire la
normativa nazionale e precisamente il comma 296
dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.
A seguito di una ricognizione straordinaria dei
soggetti attualmente impegnati in A.S.U. presso gli
Enti Utilizzatori, è emerso altresì che un importante
contingente degli stessi rientrano nella fascia di età
pensionabile. Atteso che la normativa vigente non
prevede l’obbligatorietà al pensionamento dei soggetti
in argomento, i medesimi continuano ad optare per il
permanere nel bacino, in quanto l’assegno di utilità
risulta superiore all’ammontare di quanto percepibile
con l’Assegno Sociale erogato dall’INPS. Con tale
proposta si intende favorire la fuoriuscita di tali
soggetti dal bacino A.S.U. mediante l’erogazione di una
integrazione pari alla differenza tra quanto previsto
dall’Assegno Sociale erogato dall’INPS e quanto
previsto dall’Assegno di sussidio per A.S.U.. Tale
proposta consentirebbe altresì la riduzione numerica
dei soggetti in parola, nonché la riduzione della
previsione di spesa a carico del bilancio della
Regione.