Dpcm 3 Dicembre 2020 : le norme per le Pubbliche Amministrazioni. Art 5

Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu’ efficace il contact tracing attraverso
l’utilizzo dell’App Immuni, e’ fatto obbligo all’operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita’;

c) e’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
d) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita’, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita’ alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita’ di cui all’art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali
piu’ elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita’ organizzative e con la qualita’ e l’effettivita’ del
servizio erogato con le modalita’ stabilite da uno o piu’ decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale piu’ elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attivita’ che possono essere svolte secondo tale modalita’,
compatibilmente con le potenzialita’ organizzative e l’effettivita’
del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’art. 21-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche’ di norma
nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita’ in modalita’ agile anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita’ di
formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione
dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il
personale sanitario e socio sanitario, nonche’ quello impegnato in
attivita’ connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. E’
raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della modalita’ di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ di quanto previsto dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Testo integrale Dpcm 3 Dicembre 2020

Allegati Dpcm 3 dicembre 2020

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