Integrazione oraria Asu .Nota prot. n. 9169 del 22/03/2023 – Allegati

Attività Socialmente Utili (ASU) Nota prot. n. 9169 del 22/03/2023

Art. 7 comma 2 della Legge 22 febbraio 2023 n. 2 (G.U.R.S. n. 9/2023) Istruzioni integrazione oraria

Agli Enti Utilizzatori L.S.U.
Loro Sedi
Oggetto: Art. 7 comma 2 della Legge 22 febbraio 2023 n. 2 (G.U.R.S. n. 9 del 01/03/2023).
Con l’art. 7 comma 2 della L.R. 22 febbraio 2023 n. 2, è stata autorizzata la spesa annua di 14.000
migliaia di euro (Missione 15, programma 3 capitolo 313728) al fine di consentire l’integrazione oraria per gli anni 2023,2024 e 2025, del personale di cui all’art. 4 della L.r. 29/12/2016, n. 27 e s.m.i., non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 7.
Per quanto sopra, Codesti Enti utilizzatori interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a utilizzare i soggetti assegnati alle a.s.u., ricorrendo all’integrazione oraria per l’anno 2023, proponendo  specifico “progetto obiettivo” utilizzando lo schema allegato alla presente.
Al predetto “progetto obiettivo” dovrà essere allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Rappresentante legale dell’Ente utilizzatore (o Funzionario delegato), con la quale si specifica il titolo di studio originario di avvenuta assegnazione dei L.s.u. all’Ente, da parte dell’ex ufficio di collocamento.
Appare opportuno specificare che:
1. I soggetti destinatari della misura sono i lavoratori socialmente utili di cui all’art. 4 della L.R.
29/12/2016 n. 27 e s.m.i.., inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della L.r. 28/01/2015 n. 5 e s.m.i., impegnati nell’ a.s.u. in prosecuzione per l’anno 2023;
2. L’integrazione oraria per singolo L.S.U. concorre al completamento delle ore massime settimanali
previste dal CCNL- comparto funzioni locali, pertanto non potrà essere superiore a 16 ore settimanali;
3. Il periodo di utilizzazione dei destinatari decorre dalla data indicata nella scheda “progetto obiettivo” e scade improrogabilmente il 31/12/2023;
4. L’integrazione oraria dovrà essere prestata in presenza, nelle ore e nelle giornate settimanali indicate
nel “progetto obiettivo” (esempio: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 18:00);
5. Non è consentito effettuare l’integrazione oraria in modalità di lavoro agile (smart-working);
6. Non è consentito il recupero delle ore di integrazione non prestate.
7. La comunicazione delle ore complessivamente svolte dovrà essere trasmessa dal rappresentante legale dell’Ente utilizzatore (o funzionario dallo stesso delegato), all’indirizzo mail
integrazioneasu@regione.sicilia.it entro il 10 del mese successivo, utilizzando la modulistica allegata.
Si rammenta che restano a carico dell’Ente utilizzatore gli oneri inerenti la regolarizzazione dell’INAIL e della RCT verso terzi, e che rimane agli stessi la responsabilità della gestione e controllo della effettiva
presenza dei lavoratori. Si ribadisce che i periodi di ferie/congedi ordinario devono essere fruiti entro e non oltre il 31/12/2023.
Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca
Allegati:
1. fac-simile progetto obiettivo per integrazione oraria
2. istruzioni operative
3. file integrazione_oraria_art7c2LR2_2023.xlsx

 

Allegati

Art. 7 comma 2 della Legge 22 febbraio 2023 n. 2 (G.U.R.S. n. 9/2023) Istruzioni integrazione oraria (1.05 MB)

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